1. Nell'ambito del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituita una Sezione per le scuole paritarie, di seguito denominata «Sezione».
2. La Sezione è composta:
a) dal dirigente generale competente;
b) da un ispettore centrale designato dal Ministro dell'istruzione;
c) da un rappresentante dei genitori degli studenti delle istituzioni scolastico-educative paritarie;
d) da un rappresentante del personale dirigente e da un rappresentante del personale docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie;
e) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di istituzioni scolastico-educative paritarie.
3. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) e e) del comma 2 sono eletti attraverso le consultazioni previste dagli articoli da 31 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
4. Il personale dirigente, docente e non docente, nonché i genitori degli alunni delle istituzioni scolastico-educative paritarie partecipano, a parità di diritti e di doveri, agli organi collegiali distrettuali e provinciali in ragione del numero complessivo degli alunni delle istituzioni stesse.