Art. 6.
(Sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per le scuole paritarie e organi collegiali).

      1. Nell'ambito del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituita una Sezione per le scuole paritarie, di seguito denominata «Sezione».
      2. La Sezione è composta:

          a) dal dirigente generale competente;

          b) da un ispettore centrale designato dal Ministro dell'istruzione;

          c) da un rappresentante dei genitori degli studenti delle istituzioni scolastico-educative paritarie;

 

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          d) da un rappresentante del personale dirigente e da un rappresentante del personale docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie;

          e) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di istituzioni scolastico-educative paritarie.

      3. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) e e) del comma 2 sono eletti attraverso le consultazioni previste dagli articoli da 31 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      4. Il personale dirigente, docente e non docente, nonché i genitori degli alunni delle istituzioni scolastico-educative paritarie partecipano, a parità di diritti e di doveri, agli organi collegiali distrettuali e provinciali in ragione del numero complessivo degli alunni delle istituzioni stesse.